Regolazione economica del settore della gestione dei rifiuti: dall’AEEGSI all’ARERA

Con il testo della legge di bilancio 2018 viene approvata dal Senato la trasformazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), estendendole le competenze di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete.

Per quanto riguarda nello specifico le funzioni attribuite all’ARERA, come riportato al comma 305, articolo 1 della legge di bilancio 2018:

” L’attribuzione all’ARERA di ampi poteri di regolazione e controllo in materia di rifiuti è volto, secondo quanto esplicitato dalla norma, al perseguimento dei seguenti obiettivi: migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee, sull’intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione; armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse. Rispetto a quanto prevedeva il citato articolo 16 dell’A.G. 308, inoltre, è esplicitata l’ulteriore finalità volta a garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi europei e superare le procedure di infrazione avviate nell’ambito dei rifiuti.” 

Sono attribuite all’ARERA le funzioni in materia di:

● emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, valutazione dei costi delle prestazioni per area geografica e per categorie di utenti, e definizione di indici di valutazione dell’efficienza ed economicità delle gestioni;

● definizione dei livelli di qualità dei servizi e vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi;

● diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;

tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami e segnalazioni presentati dagli stessi (come singoli o attraverso associazioni di consumatori);

definizione di schemi tipo dei contratti di servizio che regolano (ai sensi dell’art 203 del decreto-legislativo n.152 del 2006) i rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti;

definizione e aggiornamento della metodologia per la determinazione delle tariffe volte alla determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che deve tener conto dell’esigenza di assicurare la copertura dei costi efficienti (sia quelli gestionali, sia quelli fissi collegati agli investimenti, anche in termini di remunerazione del capitale), nel rispetto del principio secondo cui “chi inquina paga”;

● fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

approvazione delle tariffe proposte dall’ente di governo d’ambito per il servizio integrato e dai singoli gestori degli impianti di trattamento;

verifica della corretta redazione dei piani di ambito;

● formulazione di proposte relative alle attività che devono essere assoggettate a concessione o autorizzazione;

● formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

● predisposizione di una relazione annuale al Parlamento.

 

Infine con il passaggio dall’AEEGSI all’ARERA, la composizione dell’Autorità passa da tre a cinque membri, come indicato al comma 306, articolo 1 della legge di bilancio 2018:

” La composizione dell’Autorità risulta stabilita in cinque membri, compreso il Presidente, nominati, ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.